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Giurisprudenza

compagnatore), e in genere le persone di cui egli è tenuto       in caso di “grave negligenza nell’esecuzione dei lavori che impli-
a prendersi cura (essendo incontestato che la Cooperativa        chino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza de-
gestisce una casa di residenza per anziani di medicina)          gli ambienti affidati” - al pregiudizio all’incolumità delle
nell’ambito dei compiti inerenti al suo profilo professiona-     persone richieda, per l’irrogazione della sanzione espulsi-
le ed il tipo di disattenzione commessa. Ed infatti la Corte     va, che tale pregiudizio sia effettivo e non meramente po-
territoriale non ha valutato compiutamente la condotta           tenziale.
dell’incolpato, riguardante un trattamento non disposto
dai sanitari, la cui esecuzione (a differenza di quanto as-          23. Una corretta lettura della norma induce a ritenere
sume, non senza una certa disinvoltura, la Corte territo-        che il “pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza
riale, che ritiene “notorio” che un prelievo di sangue non       degli ambienti” deve collegarsi causalmente non già alla
possa compromettere la salute del paziente) non può esse-        negligenza, seppur connotata da gravità, quanto piuttosto
re considerato un fatto di per sé innocuo, trattandosi in        ai lavori o agli ordini i quali involgano, per il loro conte-
ogni caso di un intervento sanitario che incide sull’inte-       nuto oggettivo, persone (e la loro incolumità) o gli am-
grità psico-fisica del soggetto, e per il quale è necessario     bienti (e la sicurezza). Si è voluta cioè differenziare la
che sussistano gli estremi, oltre al consenso dell’interessa-    “grave negligenza” in ragione del settore in cui si esplica
to. Per di più, il comportamento del lavoratore, relativo        l’attività del lavoratore, a seconda che esso sia, per così
all’errata trasmissione della documentazione sanitaria e         dire, neutro o riguardante direttamente beni primari. In
anagrafica, avrebbe potuto indurre i sanitari del pronto         altri termini, la norma in esame rimarca l’indubbio diver-
soccorso a scelte inappropriate, sia sotto il profilo diagno-    so peso, sotto il profilo disciplinare, della grave negligen-
stico sia sotto quello terapeutico. Con particolare riguar-      za del medico o dell’infermiere rispetto a quella, ad esem-
do a questo secondo episodio, il giudizio della Corte circa      pio, dell’usciere o dell’addetto alle pulizie. E anche la
la (non) gravità della negligenza ascritta non è rispettoso      scelta del verbo “implicare”, la cui valenza è senz’altro più
delle regole di comune esperienza, giacché non si è consi-       ampia di quella di altri verbi come “produrre” o “determi-
derato che il pregiudizio all’incolumità della paziente non      nare”, è sintomatica di una volontà delle parti di attribuire
si è verificato non già perché la condotta del lavoratore        rilievo a fatti che di per sé, per la loro gravità e per la con-
fosse di per sé inidonea a procurarlo, quanto piuttosto          nessione con lavori o ordini incidenti sull’incolumità delle
perché vi è stata competenza e attenzione da parte del sa-       persone o sulla sicurezza degli ambienti, possano condur-
nitario del pronto soccorso che, dopo circa un’ora dall’ar-      re, come necessariamente o come logica conseguenza, ad
rivo della paziente, si è reso conto dell’errore, richiedendo    un pregiudizio. Da nessun dato testuale è dato di evincere
alla Cooperativa l’esatta scheda sanitaria. A ciò devono         che il pregiudizio dev’essere necessariamente attuale, ma
aggiungersi, quali ulteriori elementi di valutazione, non        è sufficiente che esso sia anche solo potenziale, purché
correttamente ponderati dal giudice di merito, la vicinan-       concreto e non meramente ipotetico.»
za temporale dei due episodi, il precedente disciplinare
del richiamo verbale per comportamenti negligenti tenuti         LE MASSIME - Nel formulare il giudizio sulla sussistenza del-
dal lavoratore (irreperibilità durante i turni di servizio), le  la giusta causa di licenziamento, il giudice deve valutare, da un
dichiarazioni rese da parenti degli ospiti della struttura,      lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla
che lamentavano comportamenti inadeguati nei loro con-           portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle
fronti degli assistiti posti in essere dal XXX. Al riguar-       quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzio-
do, occorre precisare che tali comportamenti, quand’an-          nale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflit-
che non sanzionati e non direttamente rilevanti ai fini del-     ta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa
la sanzione da applicare, ben possono e devono essere            la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da
considerati ai fini della valutazione, sotto il profilo sogget-  giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
tivo, del fatto addebitato (Cass., n. 12958/2008; n.
27104/2006; cfr. su un caso analogo, Cass., n.                       Allo stesso fine, il “pregiudizio all’incolumità delle persone o
7543/2006).                                                      alla sicurezza degli ambienti”, cui si riferisce la disciplina collet-
                                                                 tiva, deve collegarsi causalmente non già alla negligenza, seppur
    21. Tutti questi elementi devono essere valutati nel lo-     connotata da gravità, quanto piuttosto ai lavori o agli ordini i
ro complesso, e non già in modo atomistico come invece           quali involgano, per il loro contenuto oggettivo, persone (e la loro
emerge dal testo della sentenza impugnata (cfr. Cass., n.        incolumità) o ambienti (e la sicurezza).
3703/2012 e n. 26022/2011), e rapportati alle specifiche
mansioni attribuite al lavoratore, tra cui rientra come ob-          La “grave negligenza” valutata e differenziata in ragione del
bligo fondamentale quello di garantire la corretta applica-      settore in cui si esplica l’attività del lavoratore, a seconda che esso
zione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche (Cass.,       sia, per così dire, neutro o riguardante direttamente beni prima-
n. 7543/2006, cit.).                                             ri. È come dire che, sotto il profilo disciplinare, la grave negligen-
                                                                 za del medico o dell’infermiere ha un peso indubbiamente diverso
    22. L’interpretazione della Corte appare viziata anche       rispetto a quella, ad esempio, dell’usciere o dell’addetto alle puli-
nell’esame delle norme del ccnl. Erroneamente il giudice         zie.
territoriale ha ritenuto che il riferimento contenuto nella
lett. e) dell’art. 42 del ccnl - che prevede il licenziamento        Il pregiudizio per le persone o l’ambiente non dev’essere ne-
                                                                 cessariamente attuale, ma è sufficiente che esso sia anche solo po-
                                                                 tenziale, purché concreto e non meramente ipotetico.

28 MONDO SANITARIO • 9/2015
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